Quando la merce viaggia su pallet interscambiabili, chi riceve dovrebbe restituire subito altrettanti pallet vuoti dello stesso tipo e qualità. In pratica succede di rado: i pallet si accumulano da una parte della catena e mancano dall'altra, e la differenza diventa un costo, un contenzioso o un'attività di recupero.
In pratica
Le soluzioni sono tre: restituzione contestuale alla consegna, annotata sul DDT (è la regola base, ma richiede che il destinatario abbia pallet vuoti pronti e conformi); buono pallet, cioè un documento che dà diritto al ritiro in un secondo momento; pallet a noleggio (pooling), in cui il supporto resta di proprietà di un gestore che lo recupera e lo ripara, con una tariffa per movimento.
Attenzione a
In Italia l'interscambio dei pallet conformi a un capitolato (EPAL, EUR-UIC) è disciplinato dalla legge: chi riceve deve restituire pallet dello stesso numero e tipo al momento della consegna oppure emettere contestualmente un buono pallet, cartaceo o digitale, con numero progressivo e dati delle parti; se i pallet non vengono restituiti entro sei mesi dal buono, va pagato il loro valore di mercato. Numero e tipo dei pallet consegnati vanno indicati nei documenti di trasporto. Chi gestisce una banchina di ricevimento deve avere una procedura scritta.
Fonte. Artt. 17-bis e 17-ter del D.L. 21 marzo 2022 n. 21, inseriti dalla legge di conversione 20 maggio 2022 n. 51, come modificati dall'art. 2 della L. 2 dicembre 2025 n. 182 (G.U. n. 281 del 3 dicembre 2025); testi su Normattiva. Sintesi operativa di Assolombarda.