Con "carrello elevatore" (o muletto) si intende una famiglia di mezzi: controbilanciato frontale (il più diffuso, lavora anche all'esterno), retrattile (per corsie strette e scaffalature alte), commissionatore (l'operatore sale con il carico, per il picking in quota), trilaterale e bilaterale (corsie strettissime, guidato a induzione o rotaia), transpallet elettrico (sposta ma non solleva in quota). Ogni tipo ha una portata nominale a un certo baricentro di carico, che cala con l'altezza e con la distanza del carico dalle forche.
In pratica
Chi guida un carrello deve avere ricevuto la formazione prevista per quella categoria di carrello e un'abilitazione scritta del datore di lavoro; il carrello deve essere sottoposto a controlli e manutenzione secondo il libretto, con registro. Le regole operative che evitano gli infortuni più frequenti: carico basso in marcia, velocità ridotta agli incroci, divieto di sollevare persone sulle forche, percorsi separati tra mezzi e pedoni.
Attenzione a
Un carrello a noleggio o prestato da un altro reparto resta un'attrezzatura di lavoro: formazione, abilitazione e controlli valgono anche per lui.
Fonte. Artt. 71 e 73 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo unico sulla sicurezza) e Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 sulle attrezzature di lavoro, su Normattiva e sul sito della Conferenza Stato-Regioni. Per i carrelli, norma tecnica UNI ISO 3691-1.