Il Testo unico sulla sicurezza prevede che per alcune attrezzature serva una formazione e un addestramento specifici, definiti da un accordo in Conferenza Stato-Regioni. L'accordo del 2012 elenca le attrezzature (tra cui carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, piattaforme di lavoro elevabili, gru a torre, gru mobili, gru per autocarro, trattori agricoli, macchine movimento terra, pompe per calcestruzzo) e per ciascuna fissa la durata del corso, divisa in modulo giuridico, tecnico e pratico, e la verifica finale.

In pratica

Per i carrelli industriali semoventi il corso è di 12 ore (4 giuridico-normativo, 4 tecnico, 4 pratico) con prova finale; l'abilitazione dura cinque anni e si rinnova con un aggiornamento di 4 ore. La formazione può essere erogata dai soggetti formatori ammessi dall'accordo, in azienda o fuori, e deve essere registrata con attestato. Oltre alla formazione sull'attrezzatura, chi la usa deve avere ricevuto la formazione generale e specifica sui rischi della mansione, e l'addestramento sul mezzo che userà davvero.

Attenzione a

La formazione sulla sicurezza è stata riordinata da un nuovo Accordo Stato-Regioni nel 2025: prima di programmare i corsi va verificato sul sito della Conferenza quale testo si applica, con quali durate e quali scadenze transitorie.

Fonte. Artt. 37, 71 e 73 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 (attrezzature) e Accordo del 17 aprile 2025 sulla formazione in materia di salute e sicurezza, sul sito della Conferenza Stato-Regioni; testi su Normattiva.