DAP e DPU sono le regole "D" senza sdoganamento all'importazione: il venditore organizza e paga il trasporto fino al luogo di destinazione convenuto e sopporta il rischio fino a quel punto. La differenza è lo scarico. Con DAP (Delivered at Place) la consegna avviene quando la merce è a destinazione sul mezzo, pronta per lo scarico, che spetta al compratore. Con DPU (Delivered at Place Unloaded) la consegna avviene quando la merce è stata scaricata: è l'unica regola Incoterms che mette lo scarico a carico del venditore.

In pratica

DPU è il nuovo nome, dall'edizione 2020, della vecchia DAT (Delivered at Terminal): il cambio di nome chiarisce che il luogo di consegna può essere qualsiasi, non solo un terminal. Si usa DPU quando il venditore ha i mezzi per scaricare (per esempio consegna con gru o sponda idraulica) o quando il luogo è un terminal dove lo scarico è un servizio compreso. Negli altri casi DAP evita al venditore di rispondere di un'operazione che non controlla.

In entrambe le regole le formalità e i costi di importazione (dazio, IVA, eventuali licenze) sono del compratore. Se il venditore vuole occuparsi anche di quelli, la regola è DDP.

Attenzione a

  • Con DAP, se il compratore ritarda lo scarico, i costi di sosta del mezzo sono a suo carico.
  • Se la merce resta ferma in dogana per inadempienza del compratore, i costi e i rischi da quel momento sono del compratore anche se la consegna non è ancora avvenuta.
  • Dall'edizione 2020 il venditore può eseguire il trasporto con mezzi propri, senza ricorrere a un vettore terzo.

Fonte. ICC, Camera di Commercio Internazionale, Incoterms 2020, pubblicazione ICC n. 723, in vigore dal 1° gennaio 2020; la pagina ICC indica la ridenominazione di DAT in DPU e la possibilità di trasporto con mezzi propri in FCA, DAP, DPU e DDP.