Con FCA il venditore consegna la merce al vettore o alla persona designata dal compratore, nel luogo convenuto, dopo averla sdoganata all'esportazione. Se il luogo è lo stabilimento del venditore, la consegna avviene quando la merce è caricata sul mezzo del compratore; se è un altro luogo (un terminal, un magazzino dello spedizioniere), la consegna avviene quando la merce è messa a disposizione sul mezzo del venditore, pronta per lo scarico. Da lì rischi e costi passano al compratore.
In pratica
FCA è la regola che l'ICC consiglia al posto di EXW per le vendite internazionali e al posto di FOB per la merce in container: il venditore resta responsabile fino alla consegna al vettore, cura l'esportazione e quindi ha la prova dell'uscita della merce, mentre il compratore organizza il trasporto principale con il proprio spedizioniere. Vale per qualunque modo di trasporto.
La novità del 2020 riguarda i crediti documentari: se il compratore lo chiede, le parti possono accordarsi perché il vettore rilasci al venditore una polizza di carico con annotazione "a bordo", anche se la consegna è avvenuta prima dell'imbarco. Serve quando la banca richiede quel documento per pagare.
Attenzione a
- Indicare con precisione il punto di consegna: "FCA Interporto di Novara, terminal X, Incoterms 2020" e non solo "FCA Novara".
- Se il punto di consegna è lo stabilimento del venditore, il carico sul mezzo è a suo carico e rischio; se è altrove, lo scarico è a carico del compratore.
- Il venditore non è obbligato a stipulare l'assicurazione; se il compratore la vuole, la organizza lui.
Fonte. ICC, Camera di Commercio Internazionale, Incoterms 2020, pubblicazione ICC n. 723, in vigore dal 1° gennaio 2020; la pagina ICC elenca tra le novità la polizza di carico con annotazione a bordo nella regola FCA.