Il vettore è la parte del contratto di trasporto che si assume l'obbligo di portare la merce a destinazione. Può eseguire il trasporto direttamente o affidarlo a un sub-vettore, ma verso il mittente resta lui il responsabile. È una figura diversa dallo spedizioniere, che organizza il trasporto per conto del cliente senza obbligarsi a eseguirlo.

In pratica

Il vettore risponde della perdita e dell'avaria della merce dalla presa in carico alla riconsegna, salvo che provi il caso fortuito, la natura o i vizi della merce, il fatto del mittente o del destinatario. La sua responsabilità è limitata per legge a un importo per chilogrammo (vedi responsabilità del vettore), a meno di dolo o colpa grave. Per trasportare merci per conto terzi su strada in Italia serve l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori.

Attenzione a

Il "vettore contrattuale" che non ha mezzi (un'impresa che prende l'incarico e lo subappalta) è vettore a tutti gli effetti, con le stesse responsabilità. Chi affida un trasporto deve verificare la regolarità del vettore e dei sub-vettori: il committente ha obblighi di verifica propri e, se non li rispetta, risponde in solido.

Fonte. Artt. 1678-1702 del Codice civile; D.Lgs. 21 novembre 2005 n. 286 (disciplina dell'autotrasporto di cose per conto terzi), su Normattiva.