La regola è una presunzione di responsabilità: se la merce arriva danneggiata o non arriva, si presume che sia colpa del vettore, che per liberarsi deve provare il caso fortuito, la natura o i vizi della merce, l'imballaggio difettoso, il fatto del mittente o del destinatario. Il risarcimento però non è illimitato: per i trasporti nazionali su strada è dovuto fino a un euro per chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata; per quelli internazionali soggetti alla CMR, fino a 8,33 diritti speciali di prelievo per chilogrammo (circa 10 euro, al cambio corrente da verificare). Il limite non vale se il danno deriva da dolo o colpa grave del vettore.
In pratica
Per merce di valore superiore al limite, le strade sono due: dichiarare il valore nel contratto e pagare un corrispettivo più alto, oppure assicurare la merce (polizza all risks del proprietario, separata dalla responsabilità del vettore). I termini per far valere il danno sono stretti: i danni visibili vanno contestati alla consegna con riserva scritta; quelli non riconoscibili entro otto giorni dal ricevimento (sette giorni lavorativi nella CMR); l'azione si prescrive in un anno.
Attenzione a
Il sub-vettore. Chi affida il trasporto a un altro vettore resta responsabile verso il mittente; tra vettori si regola con contratti e polizze. Il mittente dovrebbe sapere chi porta fisicamente la merce.
Fonte. Artt. 1693, 1696, 1698 e 2951 del Codice civile, come modificati dal D.Lgs. 21 novembre 2005 n. 286, art. 10, su Normattiva; artt. 17, 23 e 30 della Convenzione CMR (UNECE).