Poche imprese presentano le dichiarazioni doganali da sole: la maggior parte le affida a uno spedizioniere doganale o a un centro di assistenza doganale. Il Codice doganale prevede due forme: nella rappresentanza diretta il rappresentante firma in nome e per conto del cliente e il debitore dei tributi resta il cliente; nella rappresentanza indiretta il rappresentante dichiara in nome proprio, per conto del cliente, e diventa debitore in solido con lui.

In pratica

Il tipo di rappresentanza va indicato nella dichiarazione e deriva dal mandato scritto tra cliente e rappresentante. La diretta è la forma normale per gli operatori stabiliti nell'Unione; l'indiretta è obbligata per chi non è stabilito nell'Unione (un venditore extra-UE che spedisce DDP) e per questo i rappresentanti la fanno pagare di più e chiedono garanzie. In Italia la professione di spedizioniere doganale è regolata e richiede una patente rilasciata dopo esame.

Attenzione a

La responsabilità verso il cliente: il rappresentante risponde degli errori propri, ma lavora sui dati e documenti del cliente. Fatture, descrizioni della merce, classificazioni e origini vanno forniti corretti e per iscritto; "fate voi" è la premessa della maggior parte dei contenziosi.

Fonte. Artt. 18-19 del Regolamento (UE) 952/2013, su EUR-Lex; per gli spedizionieri doganali in Italia, L. 22 dicembre 1960 n. 1612, da leggere insieme al D.Lgs. 26 settembre 2024 n. 141 (disposizioni nazionali complementari al Codice doganale), su Normattiva.