Ogni merce che entra o esce dal territorio doganale dell'Unione deve essere dichiarata: l'operatore (o il suo rappresentante) presenta per via telematica i dati della merce, del suo valore, dell'origine, del regime richiesto, e la dogana li accetta, li controlla e rilascia la merce. In Italia le dichiarazioni si presentano attraverso i sistemi dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
In pratica
Le informazioni che decidono tutto: la classificazione (il codice tariffario, che determina dazio e misure applicabili), il valore in dogana (di norma il prezzo pagato più le spese fino al confine dell'Unione), l'origine (che determina dazi preferenziali o misure di difesa commerciale). All'accettazione la dichiarazione riceve un MRN. I controlli possono essere documentali, fisici o a posteriori: la dogana può rivedere la dichiarazione per tre anni, quindi i documenti vanno conservati.
Attenzione a
La responsabilità. Chi dichiara in nome proprio (importatore, o rappresentante indiretto) risponde di dazi e sanzioni; errori di classificazione e di valore, anche in buona fede, generano accertamenti con interessi e sanzioni. Le voci dubbie si chiariscono prima, con un'informazione tariffaria vincolante (ITV).
Fonte. Codice doganale dell'Unione, Regolamento (UE) 952/2013, artt. 158-187, su EUR-Lex; procedure e sistemi sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il Codice è in corso di riforma: le novità vanno verificate sulle pagine ufficiali.