Un camion polacco che scarica a Milano una merce arrivata dalla Polonia e poi carica a Milano per consegnare a Bologna sta facendo cabotaggio: un trasporto tutto interno all'Italia con un vettore non italiano. Il diritto dell'Unione lo consente, ma in modo limitato, per evitare che vettori di Paesi con costi più bassi operino stabilmente sul mercato nazionale di un altro Stato.

In pratica

La regola base: dopo un trasporto internazionale in entrata, il vettore può eseguire fino a tre operazioni di cabotaggio entro sette giorni dallo scarico della merce internazionale. Dal 2022 si aggiunge un periodo di raffreddamento: finito il periodo di cabotaggio, lo stesso veicolo non può fare altro cabotaggio nello stesso Stato per quattro giorni. Il vettore deve avere la licenza comunitaria e provare con i documenti di trasporto (CMR in entrata e per ogni operazione) il rispetto dei limiti; i controlli su strada si basano su quei documenti e sui dati del tachigrafo.

Attenzione a

Il committente che affida trasporti nazionali a un vettore estero deve verificare che rientrino nei limiti: in caso di cabotaggio irregolare le sanzioni colpiscono anche lui.

Fonte. Regolamento (CE) 1072/2009, art. 8, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/1055 (periodo di raffreddamento), su EUR-Lex. Sanzioni nazionali: art. 46-bis della L. 6 giugno 1974 n. 298.