Il carnet ATA è un libretto doganale che sostituisce le dichiarazioni di esportazione temporanea, importazione temporanea e transito nei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Istanbul del 1990 (e alla precedente Convenzione ATA del 1961). Copre tre grandi categorie: campionari commerciali, materiale professionale (attrezzature, strumenti, apparecchiature per riprese o spettacoli) e merci destinate a fiere ed esposizioni. La merce deve rientrare nello stesso stato in cui è uscita, entro la validità del carnet, che è di un anno.
In pratica
In Italia il carnet lo rilasciano le Camere di commercio, che fanno da organismo garante attraverso Unioncamere; il richiedente paga un diritto e presta una garanzia (cauzione o polizza) proporzionata a dazi e imposte che sarebbero dovuti nel Paese di destinazione. Il libretto ha fogli di colore diverso per ogni passaggio: esportazione e reimportazione (gialli), importazione e riesportazione nel Paese estero (bianchi), transito (blu). A ogni confine la dogana timbra il foglio e stacca il tagliando. Se un foglio non viene timbrato, il Paese estero può chiedere dazi e IVA come se la merce fosse rimasta lì, e la Camera di commercio si rivale sul titolare.
Il carnet non serve per i movimenti interni all'Unione europea, dove non c'è dogana, e non può essere usato per merce destinata alla vendita o alla lavorazione.
Attenzione a
- Elencare la merce con precisione (descrizione, quantità, peso, valore, numeri di serie): la dogana confronta l'elenco con quello che vede.
- Fare timbrare il carnet anche all'uscita dall'Unione e al rientro: senza il timbro di reimportazione la Camera di commercio non può chiudere la pratica.
- Alcuni Paesi aderenti non accettano tutte le categorie (per esempio solo il materiale professionale): verificare prima della partenza l'elenco aggiornato sul sito di ICC o della Camera di commercio.
Fonte. Convenzione relativa all'ammissione temporanea, Istanbul, 26 giugno 1990 (Organizzazione mondiale delle dogane), allegato A sui titoli di ammissione temporanea; nell'Unione: Regolamento (UE) 952/2013, artt. 250-253 (ammissione temporanea), su EUR-Lex. Rilascio in Italia: Camere di commercio, sistema garante Unioncamere.