La scheda di dati di sicurezza è prevista dall'art. 31 del Regolamento REACH (CE) 1907/2006 e il suo formato è fissato dall'allegato II, aggiornato da ultimo dal Regolamento (UE) 2020/878. Il fornitore la consegna gratuitamente, in italiano, su carta o in formato elettronico, a chi riceve una sostanza o miscela classificata pericolosa, e la aggiorna quando emergono nuove informazioni; l'aggiornamento va inviato a tutti i clienti dei dodici mesi precedenti.
In pratica
Per chi fa logistica le sezioni che contano sono quattro. La sezione 2 dà la classificazione e l'etichettatura CLP (pittogrammi, avvertenze), utile per capire se il prodotto è pericoloso anche per lo stoccaggio. La sezione 7 indica le condizioni di manipolazione e magazzinaggio: temperature, incompatibilità tra prodotti, ventilazione. La sezione 14 contiene le informazioni per il trasporto per ciascun modo (ADR, RID, IMDG, IATA): numero ONU, designazione ufficiale di trasporto, classe di pericolo, gruppo di imballaggio, pericoli per l'ambiente, precauzioni speciali. La sezione 9 dà le proprietà fisiche (punto di infiammabilità, densità) che servono per il calcolo delle esenzioni e per la compatibilità di stoccaggio.
In magazzino la SDS deve essere disponibile ai lavoratori esposti, perché è la base della valutazione del rischio chimico prevista dal Testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008, titolo IX).
Attenzione a
- La SDS non è un documento di trasporto: le informazioni della sezione 14 vanno riportate nel documento di trasporto ADR, che è un documento distinto.
- Se la sezione 14 è vuota o dice "non regolamentato" ma il prodotto ha pittogrammi di infiammabilità o tossicità, chiedere conferma al fornitore: gli errori nelle SDS sono frequenti.
- Per i prodotti non classificati pericolosi la SDS non è obbligatoria ma può essere richiesta (art. 31, par. 3): vale la pena chiederla per prodotti con componenti pericolosi.
Fonte. Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), art. 31 e allegato II, come sostituito dal Regolamento (UE) 2020/878, su EUR-Lex; Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) per la classificazione; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, titolo IX, su Normattiva.