Il capitolo 1.8.3 dell'ADR obbliga ogni impresa la cui attività comprende la spedizione o il trasporto su strada di merci pericolose, o le operazioni collegate di imballaggio, carico, riempimento o scarico, a nominare uno o più consulenti per la sicurezza. Il consulente può essere un dipendente o un esterno; deve avere un certificato di formazione professionale, ottenuto con un esame e valido cinque anni, rinnovabile con un nuovo esame. In Italia la materia è recepita dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 35, che affida al Ministero dei Trasporti gli esami e il registro.
In pratica
Il consulente ha tre compiti: verificare che l'impresa rispetti le regole sul trasporto di merci pericolose, consigliarla sulle procedure (classificazione, imballaggio, etichettatura, documenti, formazione del personale, equipaggiamento dei veicoli), e redigere entro la fine di ogni anno una relazione sull'attività dell'impresa nel campo delle merci pericolose, che l'impresa conserva per cinque anni ed esibisce a richiesta. In caso di incidente durante un'operazione di sua competenza, prepara una relazione di incidente.
Dal 2019 l'obbligo di nomina riguarda espressamente anche gli speditori, non solo i trasportatori: un'azienda che spedisce vernici, batterie al litio o bombole con un corriere è "impresa che spedisce" ai fini ADR e deve avere un consulente, a meno che non rientri in un'esenzione.
Attenzione a
- Sono esentate le imprese le cui attività riguardano solo quantità sotto i limiti del punto 1.1.3.6 dell'ADR (esenzione per quantità per unità di trasporto) o le altre esenzioni del capitolo 1.1.3; la verifica va documentata, perché l'onere di provarla è dell'impresa.
- Il consulente non sostituisce la formazione degli addetti (capitolo 1.3 dell'ADR), che resta un obbligo distinto.
- La mancata nomina è sanzionata (art. 11 del D.Lgs. 35/2010) e, in caso di incidente, pesa sulla responsabilità dell'impresa.
Fonte. Accordo ADR, capitolo 1.8.3 (consulente per la sicurezza), edizione in vigore pubblicata da UNECE; D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 35, attuazione della Direttiva 2008/68/CE, artt. 11 e seguenti, su Normattiva. Esenzioni per quantità: ADR, punto 1.1.3.6.