Il numero di lotto raggruppa le unità di un articolo che condividono una storia: stessa produzione, stessa materia prima, stesso arrivo. Registrarlo a ogni movimento permette, in caso di difetto o richiamo, di isolare solo le unità coinvolte invece di bloccare tutto l'articolo. La tracciabilità è questa capacità, nei due versi: a monte (da chi viene) e a valle (a chi è andato).

In pratica

La tracciabilità funziona se il lotto viene letto, non trascritto: al ricevimento dall'etichetta del fornitore (meglio se in un codice a barre GS1-128), al prelievo dall'ubicazione, alla spedizione sull'etichetta del collo. Il livello di dettaglio si sceglie in base al rischio e al costo: per alimentari e farmaci è per lotto e per cliente; per molti prodotti industriali basta sapere quale fornitore e quale periodo.

Attenzione a

La tracciabilità per legge è "un passo indietro, un passo avanti": ogni operatore deve sapere da chi ha ricevuto e a chi ha consegnato. Non è richiesto di ricostruire l'intera catena da soli, ma il proprio anello sì, e in tempi rapidi.

Fonte. Per gli alimenti: art. 18 del Regolamento (CE) 178/2002. Per i farmaci: D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 219 e Regolamento delegato (UE) 2016/161 (identificativo univoco). Per i prodotti in generale: Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, tutti su EUR-Lex.