Il valore in dogana è l'importo su cui si applica l'aliquota del dazio. Il metodo principale, previsto dall'art. 70 del Codice doganale dell'Unione, è il valore di transazione: il prezzo effettivamente pagato o da pagare per la merce venduta per l'esportazione verso l'Unione, con le aggiunte e le detrazioni elencate agli artt. 71 e 72. Se il valore di transazione non può essere usato (per esempio perché compratore e venditore sono collegati e il legame ha influenzato il prezzo), si passa ai metodi secondari dell'art. 74, nell'ordine: merci identiche, merci simili, valore dedotto, valore calcolato, metodo di ultima istanza.

In pratica

Al prezzo fattura si aggiungono, se non già compresi: le commissioni di vendita, i costi di imballaggio, il valore di materiali e strumenti forniti gratis dal compratore al produttore, le royalties legate alla merce, le spese di trasporto e assicurazione fino al luogo di introduzione nel territorio doganale dell'Unione (art. 71). Si tolgono invece, se distinguibili, le spese di trasporto dopo l'introduzione nell'Unione, i costi di installazione e montaggio, i dazi stessi (art. 72).

È qui che la regola Incoterms pesa sul conto: con una vendita EXW o FCA il dichiarante deve aggiungere al prezzo il nolo e l'assicurazione fino al confine UE; con una vendita CIF o DAP sono già dentro il prezzo e, per DAP, si può detrarre la quota di trasporto interna all'Unione se documentata.

La base imponibile dell'IVA all'importazione è il valore in dogana più il dazio più le spese di trasporto fino al primo luogo di destinazione in Italia (art. 69 del DPR 633/1972), quindi è più alta del valore in dogana.

Attenzione a

  • Fatturare un prezzo basso e pagare il resto "a parte" (royalties, servizi) non riduce il valore in dogana: quegli importi vanno aggiunti e la dogana può accertarli a posteriori per tre anni.
  • Tra società dello stesso gruppo il prezzo di trasferimento è accettato solo se il legame non lo ha influenzato: conviene documentarlo.
  • Gli sconti condizionati a eventi successivi all'importazione non si detraggono.

Fonte. Regolamento (UE) 952/2013, artt. 69-76, su EUR-Lex; Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, artt. 127-146. Base imponibile IVA all'importazione: art. 69 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, su Normattiva.