Il CBAM è il Regolamento (UE) 2023/956. Mira a evitare che la produzione europea soggetta al prezzo del carbonio (ETS) venga sostituita da importazioni da Paesi senza quel costo: chi importa nell'Unione i prodotti coperti deve dichiarare le emissioni incorporate e, a regime, acquistare certificati CBAM al prezzo medio delle quote ETS. I settori coperti sono ferro e acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, elettricità e idrogeno, individuati per codice di nomenclatura combinata nell'allegato I del regolamento.

In pratica

Dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025 è durato il periodo transitorio: solo obblighi di comunicazione trimestrale, senza pagamenti. Dal 1° gennaio 2026 è iniziato il periodo definitivo: per importare merci CBAM bisogna essere dichiarante CBAM autorizzato e presentare entro il 30 settembre dell'anno successivo la dichiarazione annuale con le emissioni incorporate, restituendo i certificati corrispondenti. Il Regolamento (UE) 2025/2083, applicabile dal 20 ottobre 2025, ha semplificato il sistema: ha introdotto una soglia di esenzione di 50 tonnellate l'anno per importatore (cumulata su acciaio, alluminio, cemento e fertilizzanti; non vale per elettricità e idrogeno) e ha spostato l'inizio della vendita dei certificati al 1° febbraio 2027. Per le importazioni del 2026 i certificati si comprano quindi nel 2027 e si restituiscono entro il 30 settembre 2027.

Per chi fa logistica e spedizioni il CBAM pesa in due punti: la dichiarazione doganale di importazione di merce CBAM è accettata solo se l'importatore è autorizzato (o sotto soglia), e il rappresentante doganale indiretto può trovarsi dichiarante CBAM al posto di un importatore non stabilito nell'Unione.

Attenzione a

  • La soglia di 50 tonnellate si misura sull'anno civile e su tutte le importazioni dell'importatore, non per spedizione: chi la supera in corso d'anno deve essere già autorizzato.
  • Il prezzo dei certificati segue la media settimanale delle aste ETS: il costo dell'importazione non è noto al momento dell'ordine.
  • Senza dati reali di emissione dal fornitore si applicano valori predefiniti, di regola penalizzanti: conviene chiederli nel contratto di fornitura.

Fonte. Regolamento (UE) 2023/956 del 10 maggio 2023 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, su EUR-Lex; Regolamento (UE) 2025/2083 di modifica (soglia di 50 tonnellate, vendita dei certificati dal 1° febbraio 2027). Autorità competente italiana: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, portale ETS/CBAM.