Il deposito doganale è uno dei regimi particolari del Codice doganale dell'Unione (artt. 237-242). La merce proveniente da fuori UE entra nel deposito senza pagamento di dazi e senza applicazione delle misure di politica commerciale, e vi può restare senza limite di tempo. Il debito doganale nasce solo quando la merce esce dal deposito per l'immissione in libera pratica; se invece viene riesportata, i dazi non si pagano mai.

In pratica

Serve a chi importa grandi quantità e le vende nel tempo, a chi non sa ancora se la merce resterà in Europa o ripartirà, a chi vuole decidere il momento dell'importazione in base all'andamento del cambio o delle aliquote. I depositi sono pubblici (gestiti da un operatore che li offre a terzi) o privati (per la merce del titolare dell'autorizzazione). L'autorizzazione la rilascia l'Agenzia delle Dogane; il titolare presta una garanzia e tiene una contabilità di magazzino che consente alla dogana di seguire ogni movimento.

Nel deposito la merce può subire le manipolazioni usuali (riconfezionamento, etichettatura, cernita), elencate nell'allegato 71-03 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446, e può essere venduta più volte senza uscire. Il valore in dogana all'uscita è di regola quello della merce al momento dell'immissione in libera pratica.

Il deposito doganale non va confuso con il deposito IVA, che riguarda merce già unionale o già sdoganata e sospende solo l'IVA.

Attenzione a

  • La merce che esce dal deposito senza dichiarazione fa nascere il debito doganale per sottrazione, con sanzioni: la contabilità di magazzino deve quadrare sempre.
  • Le lavorazioni che cambiano la natura della merce non sono manipolazioni usuali: per quelle serve il perfezionamento attivo.
  • La custodia temporanea (massimo 90 giorni dopo l'arrivo) non è un deposito doganale: oltre quel termine la merce va vincolata a un regime.

Fonte. Regolamento (UE) 952/2013, artt. 210-225 (disposizioni comuni ai regimi particolari) e 237-242 (deposito), su EUR-Lex; Regolamento delegato (UE) 2015/2446, allegato 71-03 (manipolazioni usuali). Custodia temporanea: art. 149 del Codice.