L'origine preferenziale è una qualità della merce che le dà diritto a un trattamento daziario di favore in base a un accordo tra l'Unione e un Paese terzo (Svizzera, Turchia, Corea, Giappone, Canada, Regno Unito e molti altri) o a una concessione unilaterale. Si acquisisce rispettando le regole di origine dell'accordo: merce interamente ottenuta, oppure trasformata in modo sufficiente secondo i criteri del protocollo (cambio di voce doganale, percentuale massima di materiali non originari, lavorazioni specifiche). Non va confusa con l'origine non preferenziale, che serve per il "made in" e per le misure commerciali.

In pratica

La prova dell'origine preferenziale ha forme diverse a seconda dell'accordo. Il certificato EUR.1 è il modulo cartaceo che l'esportatore compila e la dogana di esportazione vista, usato ancora con Svizzera, Turchia (per i prodotti agricoli e CECA), Paesi del Mediterraneo e altri. Per spedizioni fino a 6.000 euro l'esportatore può sostituirlo con una dichiarazione su fattura; oltre quella soglia la dichiarazione è ammessa solo agli esportatori autorizzati. Negli accordi più recenti (Canada, Giappone, Regno Unito, Vietnam) il certificato non esiste: la prova è l'attestazione di origine sulla fattura dell'esportatore registrato nel sistema REX, con il suo numero, oppure la "conoscenza dell'importatore".

L'esportatore risponde di quello che dichiara: deve conservare per almeno tre anni i documenti che provano l'origine (distinte dei materiali, dichiarazioni dei fornitori) e la dogana estera può chiedere alla dogana italiana una verifica a posteriori.

Attenzione a

  • Un EUR.1 o una dichiarazione rilasciati senza i requisiti espongono l'esportatore a sanzioni e il cliente al recupero dei dazi con interessi: l'analisi delle regole di origine va fatta prodotto per prodotto.
  • Le regole di origine cambiano da accordo ad accordo: la stessa merce può essere originaria per la Svizzera e non per il Giappone.
  • Il certificato EUR.1 vale di regola quattro mesi dal rilascio (dieci per alcuni accordi): oltre, la dogana di importazione può rifiutarlo.

Fonte. Regolamento (UE) 952/2013, artt. 64-66 (origine preferenziale), su EUR-Lex; Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, artt. 60-126 e allegati 22-06 e seguenti (REX, modello EUR.1); protocolli sull'origine dei singoli accordi, consultabili sulla banca dati Access2Markets della Commissione. Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (PEM).