La packing list è il documento, emesso dal venditore o dallo speditore, che descrive fisicamente la spedizione: numero e tipo dei colli, marcature, contenuto di ciascun collo con riferimento alle righe della fattura, peso netto e lordo per collo e totale, dimensioni e volume. Non ha valore fiscale, non riporta i prezzi e non è obbligatoria per legge nella maggior parte dei casi, ma di fatto è richiesta dalla dogana, dallo spedizioniere e dal cliente in quasi tutte le spedizioni internazionali.
In pratica
Per la dogana la packing list è lo strumento con cui si verifica che la merce dichiarata corrisponda a quella presente: se un controllo fisico trova un collo in più o un contenuto diverso, la pratica si ferma. Per il vettore marittimo è la base per il peso verificato del container (VGM), obbligatorio dal 2016 per l'imbarco. Per il destinatario è la guida al ricevimento: si confrontano i colli con la lista prima di firmare, e le riserve si scrivono sul documento di trasporto.
Una buona packing list riporta lo stesso ordine della fattura, i numeri di serie o lotto quando servono per la tracciabilità, e il codice SSCC dei pallet se si usa lo standard GS1. Va allegata ai documenti della spedizione e, nelle vendite extra UE, inviata in anticipo al cliente perché la trasmetta al suo spedizioniere.
Attenzione a
- Pesi e misure devono essere quelli reali: una differenza tra packing list, fattura e dichiarazione doganale è il primo motivo di controllo e di contestazione.
- Non indicare valori: se la packing list riporta prezzi, in alcuni Paesi viene trattata come fattura e genera confusione.
- Per le merci pericolose la packing list non sostituisce il documento di trasporto ADR o la dichiarazione dello speditore.
Fonte. Pratica professionale; non esiste una norma che prescriva il contenuto della packing list. Riferimenti collegati: Regolamento (UE) 952/2013, art. 163 (documenti di accompagnamento della dichiarazione doganale), su EUR-Lex; Convenzione SOLAS, capitolo VI, regola 2 (peso verificato del container, VGM), IMO.