"Intermodale" e "combinato" si usano spesso come sinonimi, ma il secondo ha una definizione giuridica. La Direttiva 92/106/CEE chiama trasporto combinato il trasporto di merci tra Stati membri in cui il veicolo, il rimorchio, il semirimorchio, la cassa mobile o il container di almeno 20 piedi percorrono la tratta iniziale o finale su strada e il resto per ferrovia, per via navigabile o per mare, con limiti di distanza per la tratta stradale: 150 km in linea d'aria dal porto per il tratto marittimo o fluviale, e per il tratto ferroviario il terminale più vicino al punto di carico o scarico (in pratica, fino a 100 km). La definizione serve perché a questo tipo di trasporto si applicano agevolazioni: deroghe ai divieti di circolazione, pesi massimi maggiorati per i veicoli nelle tratte stradali di avvicinamento, incentivi economici.
In pratica
Il combinato strada-rotaia in Italia si fa con semirimorchi gruabili, casse mobili e container caricati su carri nei terminal intermodali e negli interporti (per il Piemonte, Novara, Torino Orbassano, Rivalta Scrivia). Il combinato strada-mare è il "Ro-Ro" delle autostrade del mare, con il semirimorchio che sale sulla nave con o senza trattore. Lo Stato finanzia il passaggio dalla strada al combinato con incentivi a chi acquista treni (Ferrobonus) e traversate (Marebonus), erogati per periodi definiti da decreto.
Nella tratta stradale di un trasporto combinato il veicolo deve avere a bordo il documento che prova il carattere combinato del viaggio (lettera di vettura con indicazione dei terminali e delle date), altrimenti perde le deroghe e, se il vettore è estero, l'operazione può essere qualificata come cabotaggio.
Attenzione a
- Il combinato nazionale non rientra nella Direttiva 92/106, che riguarda i trasporti tra Stati membri; le deroghe italiane (per esempio il peso a 44 tonnellate) hanno base in norme nazionali.
- Ferrobonus e Marebonus hanno finestre e fondi limitati: le condizioni cambiano ogni anno con i decreti attuativi del MIT.
- La Commissione ha proposto nel 2023 una revisione della direttiva con una nuova definizione basata sul risparmio di esterne e non sulla distanza: finché non è adottata, vale il testo del 1992.
Fonte. Direttiva 92/106/CEE del Consiglio del 7 dicembre 1992 relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri, art. 1, su EUR-Lex; recepimento: DM 15 febbraio 2001. Incentivi: Ferrobonus (DM 14 luglio 2017) e Marebonus (DM 13 settembre 2017), con i decreti annuali del MIT.